Il Tribunale dei Minori ha riconosciuto ad una coppia di genitori cileni, difesi dall’Avv. Giulia Vicari, il diritto a rimanere in Italia a tutela della propria figlia minorenne, concedendo loro un permesso di soggiorno per assistenza minori.
La decisione si fonda sull’applicazione dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 286/1998, norma che consente al giudice minorile di autorizzare l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato del familiare straniero di un minore quando sussistono gravi motivi legati allo sviluppo psico-fisico del bambino.
Il quadro normativo: l’art. 31 comma 3 del Testo Unico Immigrazione
L’art. 31 comma 3 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare la permanenza in Italia del familiare straniero di un minore, anche in presenza di irregolarità amministrativa.
La ratio della disposizione è quella di garantire che le decisioni relative al soggiorno dei genitori non compromettano il benessere e lo sviluppo del figlio minore. La norma consente quindi al giudice di derogare alle disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri quando l’allontanamento del genitore o lo spostamento dell’intero nucleo familiare all’estero potrebbero incidere negativamente sulla crescita del minore.
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che i “gravi motivi” richiesti dalla norma non devono necessariamente coincidere con situazioni eccezionali o emergenziali. È sufficiente che l’allontanamento del genitore determini un pregiudizio concreto e attuale per l’equilibrio psicologico o relazionale del minore.
Il caso esaminato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo
Nel procedimento deciso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, i ricorrenti erano due cittadini cileni che vivevano stabilmente in Italia con la figlia, nata nel 2019.
I genitori si trovavano tuttavia in una situazione di irregolarità amministrativa e, in assenza di un intervento dell’autorità giudiziaria, avrebbero rischiato l’allontanamento dal territorio nazionale.
Il Tribunale è stato quindi chiamato a valutare se la permanenza dei genitori fosse necessaria per garantire il corretto sviluppo della minore.
Nel corso del procedimento è stata acquisita una relazione dei Servizi Sociali redatta nel febbraio 2025. Dall’istruttoria è emerso che il nucleo familiare presenta un elevato grado di stabilità e coesione. La bambina vive con entrambi i genitori in un contesto abitativo adeguato e beneficia di un ambiente familiare equilibrato, nel quale riceve cure e attenzioni costanti.
Tali elementi hanno consentito al giudice di accertare che la minore è inserita in un contesto relazionale stabile e che la presenza dei genitori rappresenta un elemento essenziale per il suo equilibrio emotivo.
Il ruolo della funzione genitoriale nella valutazione del Tribunale
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda l’accertamento dell’effettività della funzione genitoriale.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice deve verificare se il genitore straniero svolga realmente un ruolo attivo nella crescita del minore. Non è sufficiente il semplice legame biologico, ma è necessario dimostrare l’esistenza di una relazione affettiva e educativa concreta.
Nel caso in esame, l’istruttoria ha evidenziato che entrambi i genitori partecipano attivamente alla vita della bambina, garantendole sostegno affettivo, cura quotidiana e stabilità familiare. L’eventuale interruzione di questo rapporto, secondo il Tribunale, determinerebbe un pregiudizio grave e potenzialmente irreversibile per il percorso di crescita della minore.
La decisione evidenzia quindi come l’allontanamento dei genitori non possa essere valutato esclusivamente sotto il profilo amministrativo del soggiorno, ma debba essere analizzato anche alla luce delle conseguenze che tale misura produrrebbe sul benessere del minore.
Il bilanciamento tra interesse del minore e politiche migratorie
L’autorizzazione prevista dall’art. 31 comma 3 si colloca in un delicato equilibrio tra due esigenze giuridiche diverse. Da un lato vi è l’interesse dello Stato al controllo dell’immigrazione e al rispetto delle norme sul soggiorno degli stranieri. Dall’altro lato vi è l’obbligo delle istituzioni di garantire la tutela dei minori e il rispetto della vita familiare.
Nel decreto in esame il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che, nel caso concreto, la protezione dello sviluppo psico-fisico della bambina dovesse prevalere sulle esigenze di controllo migratorio. La separazione dal nucleo familiare o lo spostamento forzato in un altro Paese avrebbero potuto compromettere la stabilità affettiva e relazionale della minore, che si trova in una fase delicata del proprio percorso di crescita.
L’esito della decisione
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha autorizzato la permanenza in Italia di entrambi i genitori per un periodo di due anni.
Il provvedimento consente ai genitori di ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno per assistenza minori, titolo di soggiorno che deriva direttamente dall’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Tale permesso consente ai genitori di soggiornare legalmente in Italia e di svolgere attività lavorativa durante il periodo stabilito dal giudice.
La decisione sottolinea come l’obiettivo principale dell’intervento giudiziario sia quello di garantire alla minore un ambiente familiare stabile e idoneo alla crescita.
Il principio del superiore interesse del minore nel diritto dell’immigrazione
Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le decisioni in materia di immigrazione devono tenere conto del superiore interesse del minore.
Questo principio, riconosciuto sia dall’ordinamento italiano sia dalle convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia, impone alle autorità pubbliche di valutare in modo prioritario l’impatto che le decisioni amministrative o giudiziarie possono avere sulla vita e sullo sviluppo dei bambini.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la continuità della relazione con entrambi i genitori rappresenti una condizione essenziale per il benessere della minore. L’autorizzazione alla permanenza in Italia è stata quindi concessa proprio per garantire la stabilità emotiva e relazionale necessaria alla sua crescita.






