Data ultimo aggiornamento: 05.01.2026
Permesso di soggiorno per assistenza minori articolo 31
L’art. 31 comma 3 del D.lgs. 286/1998 prevede che, in deroga alle ordinarie regole per l’ingresso e il soggiorno in Italia, i familiari del minore privi di permesso di soggiorno, possano richiedere al Tribunale per i minorenni una speciale autorizzazione a fare ingresso o a permanere nel territorio dello Stato per un determinato periodo di tempo.
Requisiti per richiedere il permesso di soggiorno per assistenza minori art. 31
Secondo la Corte di Cassazione il giudice nel decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno, dovrà tenere conto:
- del radicamento della famiglia nel territorio nazionale;
- del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass., Sez. VI-1, 2 dicembre 2014, n. 25508; Cass., Sez. VI-1, 2 dicembre 2015, n. 24476; Cass., Sez. I, 3 agosto 2017, n. 19433);
- della tenera età del minore (Cass., Sez. VI-1, 20 luglio 2015, n. 15191).
Cosa dice l’art. 31 del testo unico immigrazione
Il comma 3 dell’art. 31 D.Lgs. 286/98 stabilisce che “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”
Cosa si intende per gravi motivi
Secondo il Testo Unico Immigrazione è necessario che vi siano “gravi motivi” connessi allo sviluppo psicofisico del minore per autorizzare la permanenza in Italia dei genitori o del genitore.
E cioè, il giudice nel decidere se autorizzare o meno il rilascio del permesso di soggiorno, dovrà tenere conto dell’integrazione in Italia dell’intera famiglia, nonché valuterà se la presenza in Italia del genitore sia effettivamente indispensabile alla crescita del figlio. Pertanto, un eventuale allontanamento o espulsione del genitore, potrebbe recare gravi danni alla crescita del figlio.
L’istituto delineato dall’art. 31 comma 3 del citato decreto, mira dunque a dare concreta attuazione al diritto all’unità familiare in funzione dell’interesse superiore del minore.
La tutela di tale diritto trova fondamento nella Costituzione italiana, e precisamente negli articoli 29 e ss. letti alla luce dell’art. 2, in virtù del quale la famiglia costituisce la prima formazione sociale, e nella quale si sviluppa la personalità umana.
Chi può richiedere il permesso di soggiorno art. 31
Il permesso di soggiorno per assistenza minori può essere richiesto dai genitori (anche privi di regolare permesso di soggiorno) di figli stranieri presenti in Italia.
È opportuno specificare che la presenza sul territorio del genitore del minore, deve essere funzionale all’assistenza e all’educazione del minore.
E cioè, se un genitore non si prenda cura del proprio figlio, e la sua presenza in Italia non sia indispensabile per la crescita del figlio, non si avrà alcun diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
Documenti necessari
- copia dei passaporti dei genitori e dell’intero nucleo familiare;
- copia dello stato di famiglia;
- copia del certificato di nascita del minore;
- copia del certificato scolastico del minore;
- copia dei certificati medici relativi alla salute del minore (ad esempio copia del libretto delle vaccinazioni obbligatorie);
- copia del contratto di lavoro del genitore o copia dell’impegno all’assunzione da parte di un datore di lavoro;
- copia dei precedenti permessi di soggiorno scaduti;
- copia del contratto di casa o della dichiarazione di ospitalità.
Dove si richiede il permesso di soggiorno art. 31
La richiesta non prevede l’obbligo di assistenza di un avvocato, quindi può essere presentata direttamente presso la Cancelleria civile del Tribunale dei minorenni.
Tuttavia, consigliamo di affidarsi ad un avvocato esperto che verifichi attentamente il possesso dei requisiti ed evitare di incorrere in un eventuale espulsione.
Su questo link puoi leggere un caso di successo innanzi il Tribunale dei Minori seguito dall’Avvocato Vicari.
Lavorare con il permesso per assistenza minori
Il permesso per assistenza minori consente di svolgere attività lavorativa, sia autonoma che subordinata.
Conversione
Grazie al nuovo decreto immigrazione 2020, il permesso di soggiorno per assistenza minori può essere convertito, prima della sua scadenza, in un permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, dopo 5 anni di possesso, sarà possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Rinnovo permesso di soggiorno per assistenza minori art. 31
Come abbiamo appena detto, è possibile convertire il permesso per assistenza minori, in un permesso per motivi di lavoro. Tuttavia, se permangono i requisiti, è anche possibile rinnovare il permesso di soggiorno per assistenza minori, presentando una nuova istanza al Tribunale dei minori.
Quanto dura il permesso di soggiorno per assistenza minori
In genere il Tribunale dei minori autorizza per i genitori il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 2 anni. Il permesso di può rinnovare con la stessa procedura, fino ai 18 anni del minore.






