Il Tribunale dei Minori ha riconosciuto ad una coppia di genitori bielorussi, assistiti dall’Avvocato Giulia Vicari, il diritto a rimanere in Italia a tutela della propria figlia minorenne, concedendo loro un permesso di soggiorno per assistenza minori.
Il contesto giuridico
Il diritto dei genitori di minori a rimanere in Italia per assistere i propri figli è regolato dall’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Questo articolo prevede che, in deroga alle norme generali sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri, il Tribunale per i Minorenni possa autorizzare la permanenza di genitori o altri familiari in Italia qualora ciò sia necessario per garantire il benessere psicofisico del minore presente nel territorio italiano.
In particolare, l’art. 31, co. 3 stabilisce che:
“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”
Questa disposizione permette quindi ai genitori di ottenere un permesso di soggiorno, in genere della durata di 2 anni, qualora il loro allontanamento dall’Italia possa compromettere il benessere del figlio.
Ricorso ex art. 31 tribunale minorenni
Nel caso seguito dall’Avvocato Vicari, il giudice ha stabilito che: “l’allontanamento dei genitori istanti con conseguente impossibilità ad avere rapporti con la figlia rappresenta per la minore una e persone, anche in considerazione della attuale fase dello sviluppo della minore”, autorizzando quindi i genitori a rimanere e a far crescere la figlia in Italia.
Quando può essere presentato il ricorso ex art. 31
Il ricorso può essere presentato se la separazione del minore dai suoi genitori possa causare un danno significativo al suo benessere psicologico, fisico o emotivo.
Di seguito alcune delle circostanze più comuni che giustificano la presentazione del ricorso ex art. 31:
- Condizioni di salute del minore: il minore potrebbe soffrire di patologie che richiedono cure specialistiche o assistenza continuativa che non sarebbe garantita nel Paese di origine del genitore.
- Inserimento scolastico e sociale: qualora il minore sia integrato nel contesto scolastico e sociale italiano e l’allontanamento dei genitori potrebbe compromettere la continuità educativa e la sua stabilità emotiva.
- Legame affettivo con il genitore: la presenza del genitore è considerata indispensabile per il corretto sviluppo affettivo ed emotivo del minore, specialmente in situazioni di particolare vulnerabilità familiare.
- Condizioni socio-economiche o di sicurezza nel Paese di origine: se il ritorno nel Paese di origine esporrebbe il minore o la famiglia a rischi significativi, il tribunale può considerare di autorizzare il soggiorno temporaneo del genitore in Italia per proteggere il superiore interesse del minore.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale può riconoscere la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, accogliendo la domanda e concedendo ai genitori un permesso di soggiorno per assistenza minori.
Ricorso ex art. 31 tribunale dei minori contributo unificato
Il ricorso ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 286/98 è esente dal pagamento del contributo unificato. Tuttavia è necessario pagare una marca da bollo dal costo di 27€.
La giurisprudenza a tutela del superiore di interesse del minore
La giurisprudenza italiana ha costantemente confermato che il superiore interesse del minore deve essere il principio guida in tutte le decisioni relative al suo benessere. Questo principio, sancito dallaConvenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e recepito dalla normativa italiana, pone al centro il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e sicuro.