Con il decreto cronologico n. 3238/2026, il Tribunale di Palermo ha ribadito un principio ormai consolidato nel diritto dell’immigrazione: il percorso di integrazione sociale e lavorativa costruito dallo straniero in Italia può giustificare il riconoscimento della protezione speciale, anche quando non risultano integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Giulia Vicari nell’interesse di un cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale.
All’esito del giudizio, il collegio ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.2 TUI, valorizzando in particolare il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato in Italia.
Protezione speciale e diritto al rispetto della vita privata e familiare
La protezione speciale trova fondamento nell’art. 19 del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che vieta l’espulsione o il respingimento dello straniero quando ciò comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali della persona.
In particolare, la norma richiama il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice deve effettuare una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta dallo straniero in Italia e le condizioni che incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio. Questo orientamento è stato affermato, tra le altre, dalle sentenze Cass. civ. n. 4455/2018, n. 24413/2021 e n. 18443/2022, che hanno progressivamente riconosciuto un ruolo centrale al livello di integrazione sociale e lavorativa.
Il caso esaminato dal Tribunale
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh di religione induista, aveva presentato domanda di protezione internazionale sostenendo di aver lasciato il proprio Paese a causa delle difficoltà economiche e del clima di tensione religiosa presente in alcune aree del territorio.
La Commissione Territoriale aveva respinto la richiesta ritenendo che i fatti narrati non fossero idonei a dimostrare una persecuzione personale né una situazione di pericolo generalizzato nel Paese di origine. Di conseguenza erano stati esclusi sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria.
Contro tale decisione il richiedente ha presentato ricorso al Tribunale di Palermo chiedendo una nuova valutazione della propria posizione.
Il percorso di integrazione come elemento decisivo
Nonostante l’assenza dei presupposti per le forme di protezione internazionale, il Tribunale ha dedicato particolare attenzione alla situazione personale del ricorrente in Italia.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio è emerso un percorso concreto e progressivo di integrazione sociale e lavorativa. Il cittadino straniero ha dimostrato di aver acquisito una conoscenza di base della lingua italiana, attestata dal conseguimento di una certificazione linguistica di livello A2 e dalla partecipazione a ulteriori percorsi formativi.
Ancora più rilevante è stato considerato il percorso lavorativo. Il ricorrente aveva iniziato a lavorare come collaboratore domestico con un contratto a termine e, nel corso degli anni, il rapporto di lavoro si era consolidato fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La stabilità lavorativa è stata documentata anche attraverso le comunicazioni obbligatorie UNILAV e la restante documentazione contrattuale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il cittadino straniero vive in Italia da oltre sei anni. Un periodo di permanenza così lungo comporta inevitabilmente un progressivo radicamento nel tessuto sociale del Paese ospitante e, allo stesso tempo, rende sempre più difficile un reinserimento nel contesto sociale ed economico del Paese di origine.
La valutazione comparativa tra Italia e Paese di origine Bangladesh
Applicando il principio della valutazione comparativa, il Tribunale ha confrontato la situazione attuale del ricorrente in Italia con quella che incontrerebbe in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Da un lato è emersa una condizione di stabilità caratterizzata da integrazione linguistica, occupazione lavorativa regolare e presenza continuativa sul territorio italiano. Dall’altro lato il ritorno nel Paese di origine comporterebbe la perdita di tale percorso di integrazione e l’inserimento in un contesto economico e sociale significativamente più fragile, nel quale il ricorrente non dispone più di un solido radicamento.
Secondo il Tribunale, il rimpatrio determinerebbe quindi una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU e richiamato dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.
Il riconoscimento della protezione speciale
Alla luce di queste considerazioni il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso affermando che il serio percorso di integrazione dimostrato dal ricorrente, unito all’assenza di elementi di pericolosità sociale, rende sproporzionato il suo rimpatrio nel Paese di origine.
Per questo motivo il giudice ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, confermando l’importanza che l’ordinamento attribuisce al radicamento sociale e lavorativo dello straniero nel territorio italiano.






