Con decreto del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di immigrazione – ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Giulia Vicari nell’interesse di un cittadino del Bangladesh, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008
Un precedente giurisprudenziale rilevante dopo le restrizioni del “Decreto Cutro”
Questo provvedimento riveste particolare importanza, in quanto costituisce una delle applicazioni giurisprudenziali positive della protezione speciale dopo l’entrata in vigore delle restrizioni introdotte dal “Decreto Cutro”, che ha significativamente ristretto l’ambito applicativo dell’istituto.
Nonostante l’attuale disciplina tenda a limitare i casi in cui il giudice può accertare la sussistenza dei requisiti per la protezione speciale, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che l’allontanamento del ricorrente avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 19, commi 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998, pienamente applicabili anche nella versione post-Cutro.
Questo provvedimento si inserisce a pieno titolo nella giurisprudenza favorevole in materia, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in particolare quando il richiedente:
- dimostra un serio percorso di integrazione in Italia, con contratti di lavoro regolari, stabilità abitativa e assenza di rischi per l’ordine pubblico;
- proviene da un contesto familiare e sociale gravemente deteriorato, con assenza di riferimenti economici e conflitti familiari persistenti;
- si troverebbe, in caso di rimpatrio, in una condizione di vulnerabilità economica e sociale incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali garantiti in Italia.
Il caso: da un diniego alla valorizzazione dell’integrazione
Il cittadino bengalese, in Italia dal 2021, aveva ricevuto un rigetto dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avendo basato la domanda su motivi economici e su un conflitto familiare interno. Pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di protezione speciale, evidenziando:
- l’avvio e il mantenimento di rapporti di lavoro regolari dal 2023 fino al 2025 con due diversi datori di lavoro;
- la sottoscrizione di un contratto di locazione abitativa con scadenza al 2027;
- l’assenza di legami economici e sociali nel Paese di origine, segnato da una grave crisi economica e da una frattura familiare insanabile;
- la prolungata permanenza in Italia (oltre tre anni), che ha consolidato un percorso di integrazione incompatibile con un rimpatrio forzato.
L’integrazione come presupposto centrale per la protezione speciale
Il Tribunale ha applicato l’art. 19 del D.lgs. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 32 del D.lgs. 25/2008, riconoscendo che:
“l’allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall’esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, il quale ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione”.
Il decreto dimostra che la protezione speciale continua a sopravvivere, anche dopo il Decreto Cutro, come strumento di garanzia dei diritti fondamentali, laddove sia dimostrato l’inserimento effettivo dello straniero e l’inidoneità del contesto di origine a garantire condizioni di vita dignitose.






