Nella nostra Costituzione, la parte dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, si apre con l’enunciazione dei principi relativi alla famiglia. Quest’ultima assume un rilievo primario tra le formazioni sociali, in quanto costituisce la prima e più importante cellula della società. A tal fine, la Costituzione garantisce, all’art. 29, il diritto all’unità familiare.
L’unità familiare viene garantita e tutelata, non solo per quanto riguarda le famiglie italiane, ma anche per quelle straniere.
Gli artt. 28 ss. del dlgs 286/98 infatti, attribuiscono tale fondamentale diritto anche ai cittadini extraUE.
Più nello specifico, il primo comma dell’art. 28 TUI, dispone che “il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”.
Il successivo art. 29, rubricato “Ricongiungimento familiare”, specifica quali solo le categorie di familiari per cui è possibile chiedere l’ingresso dei propri parenti in Italia.
Il ricongiungimento del figlio maggiorenne
Per quanto riguarda il ricongiungimento avente ad oggetto i figli maggiorenni, l’art. 29 del decreto legislativo n. 286/1998, stabilisce che è possibile solo qualora, per ragioni oggettive, i figli non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
Quindi la domanda di nulla osta al ricongiungimento è possibile solo se il figlio maggiorenne sia portatore di invalidità totale.
Tuttavia, il problema non si pone se la domanda è stata inoltrata prima del compimento della maggiore età del figlio.
Per i figli minorenni infatti, il ricongiungimento è sempre possibile, anche per i figli nati fuori del matrimonio, da genitori non coniugati, a condizione che vi sia il consenso dell’altro genitore.
Per i figli diventati maggiorenni invece, il ricongiungimento può essere chiesto solo se il figlio sia portatore di un’invalidità totale e per tale motivo, sarà necessario dimostrare che il figlio risulti effettivamente a carico e, per motivi oggettivi, non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
L’invalidità totale deve essere quindi documentata da certificati medici ufficiali e legalizzati.
Quali documenti servono per il ricongiungimento?
Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti e documenti.
L’iter, i documenti necessari, nonché il reddito richiesto per presentare domanda di nulla osta, sono descritti nel dettaglio in questo articolo.
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