Data ultimo aggiornamento: 27.07.2026
Il ricongiungimento familiare del genitore è un diritto previsto dalla normativa italiana per garantire l’unità familiare tra figli residenti in Italia e i loro genitori. La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull’Immigrazione, e in particolare dall’art. 29 comma 1 lett. d), che specifica le condizioni per cui i genitori possono essere ricongiunti.
Secondo questa disposizione:
“Il ricongiungimento familiare è possibile per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
Ricongiungimento familiare del genitore: quando è possibile
Il ricongiungimento familiare del genitore è possibile solo se il genitore è considerato a carico del figlio residente in Italia.
Inoltre:
- non devono esserci altri altri figli nel Paese di origine o di provenienza; oppure
- se il genitore è ultrasessantacinquenne, gli altri figli sono impossibilitati a sostenerlo per documentati gravi motivi di salute.
Esempio pratico:
Una madre di 68 anni il cui unico figlio vive in Italia può richiedere il ricongiungimento se gli altri figli nel paese di origine non possono mantenerla a causa di problemi di salute certificati da documentazione medica.
Quando il genitore si considera a carico
Il genitore si considera a carico se:
- non percepisce reddito o percepisce reddito insufficiente;
- non ha pensione o altri sussidi adeguati;
- dipende economicamente dal figlio residente in Italia, il quale provvede al suo sostentamento inviandogli periodicamente somme di denaro.
A tal fine, è necessario dimostrare concretamente questa situazione di dipendenza economica attraverso una documentazione idonea. In particolare, risultano utili:
- certificazioni relative al reddito del genitore, che attestino l’assenza o l’insufficienza di mezzi economici propri;
- dichiarazioni dei figli, dalle quali emerga che il genitore è mantenuto economicamente dal familiare residente in Italia;
- estratti conto bancari o ricevute di trasferimento di denaro, che dimostrino l’invio regolare di somme dal figlio in Italia al genitore nel Paese di origine.
Tale documentazione consente all’autorità competente di verificare l’effettiva situazione di dipendenza economica del genitore, requisito essenziale ai fini del ricongiungimento familiare.
Ricongiungimento familiare del genitore ultra 65 anni
Per i genitori ultra 65 anni, oltre ai requisiti di reddito e assicurazione, l’art. 29 comma 1 lett. d stabilisce che:
- Il ricongiungimento è possibile anche se gli altri figli sono impossibilitati a sostenere il genitore per motivi gravi di salute documentati;
- Il figlio residente in Italia deve garantire alloggio adeguato e assistenza sanitaria.
Esempio pratico:
Se un padre di 70 anni ha altri figli nel Paese d’origine ma questi non possono provvedere a causa di una malattia cronica grave, il figlio residente in Italia può procedere al ricongiungimento, dimostrando reddito sufficiente e assicurazione sanitaria valida.
Obbligo di assicurazione sanitaria
Il genitore ricongiunto deve avere una copertura sanitaria completa in Italia. Questo requisito può essere soddisfatto tramite:
- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- Stipula di una polizza assicurativa privata valida in Italia.
Senza la copertura sanitaria, il nulla osta al ricongiungimento non può essere rilasciato.
Reddito necessario per il ricongiungimento familiare del genitore
Il reddito minimo richiesto viene aggiornato annualmente dal Ministero dell’Interno e varia in base al numero di familiari a carico.
Esempio:
- Figlio residente senza altri familiari: 8.000–9.000 euro annui;
- Figlio residente con genitore over 65: 15.000–18.000 euro annui.
Il reddito deve essere dimostrato tramite:
- Modello 730 o modello Redditi PF;
- Certificazioni bancarie o di altre fonti di reddito;
- Contratti di lavoro o documentazione comprovante pensione o sussidi.
Ricongiungimento con permesso di soggiorno scaduto o primo rilascio
È possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare anche in presenza di:
- Permesso di soggiorno scaduto (previa regolarizzazione o rinnovo);
- Primo rilascio del permesso (dopo l’ingresso regolare in Italia).
Tuttavia, la pratica sarà accettata solo se il permesso è valido al momento della presentazione della domanda e il richiedente dimostra di rispettare tutti i requisiti di reddito, alloggio e copertura sanitaria.
Come fare la domanda di ricongiungimento familiare del genitore
La domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale ALI del Ministero dell’Interno, accedendo con le proprie credenziali SPID.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, è necessario:
- selezionare la sezione “Nulla osta ricongiungimento familiare”;
- compilare il “Modello SM – richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare”, inserendo tutti i dati richiesti relativi al richiedente e al familiare da ricongiungere.
Al termine della compilazione, la domanda viene trasmessa telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per territorio, che avvierà l’istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dalla legge.
Una volta inviata la domanda, sarà necessario attendere il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della Prefettura.
Documenti necessari per il ricongiungimento familiare del genitore
- Passaporto del richiedente e del familiare all’estero;
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto con ricevuta;
- Codice fiscale del richiedente;
- Certificato stato di famiglia richiedente;
- Certificato stato di famiglia delle persone che abitano dell’alloggio dove dimoreranno i familiari ( anche in autocertificazione)
- Certificato di nascita o documento comprovante la parentela;
- Certificazioni di reddito del figlio residente;
- Prova di alloggio idoneo.
Se nonostante la documentazione sia corretta, la domanda viene rigettata, è necessario fare ricorso avverso il rigetto della domanda di ricongiungimento.
FAQ – Domande frequenti ricongiungimento familiare del genitore
Posso richiedere il ricongiungimento se il genitore ha altri figli nel Paese d’origine?
Solo se il genitore è ultrasessantacinquenne e gli altri figli non possono sostenerlo per documentati gravi motivi di salute, come previsto dall’art. 29 comma 1 lett. d. TUI.
Quanto tempo richiede la pratica?
Non c’è una stima precisa. La Prefettura può impiegare fino a 150 giorni per emettere il nulla osta (art. 29 comma 8 TUI). In caso di ritardi molto gravi, è necessario diffidare gli uffici al completamento della pratica.





