Novità principali ricongiungimento familiare
Con l’approvazione del D.L. 145/2024, convertito in legge con modifiche (L. 187/2024), sono state introdotte importanti novità normative in materia di ricongiungimento familiare.
Queste modifiche interessano il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), ridefinendo i requisiti, le procedure e un controllo più rigoroso sulle domande.
1. Modifiche all’art. 28: diritto all’unità familiare
Versione precedente
Comma 1: Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
Versione attuale (dopo il DL 145/2024)
Comma 1: Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
Novità: equiparazione dei titolari di protezione internazionale
- Ora i titolari di protezione internazionale e quindi di protezione speciale, possono presentare la domanda di ricongiungimento familiare immediatamente dopo il riconoscimento dello status, senza attendere il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
2. Diritto all’unità familiare: nuovo comma 1-bis
Nuova disposizione
Comma 1-bis: Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale.
Novità: periodo minimo di soggiorno legale di due anni
Gli stranieri (ad eccezione dei beneficiari di protezione internazionale) devono aver maturato almeno due anni di soggiorno legale e ininterrotto in Italia al momento della richiesta di ricongiungimento.
- Gli stranieri non titolari di protezione internazionale devono dimostrare di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni.
- Criticità: non è chiaro come si considerino eventuali brevi interruzioni (es. viaggi all’estero).
- Armonizzazione europea: la disposizione recepisce quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 2003/86/CE.
3. Modifiche all’art. 29: requisiti per il ricongiungimento familiare
Versione precedente
Comma 3: Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Versione attuale (dopo il DL 145/2024)
Comma 3: Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell’alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Novità: nuove regole sull’idoneità dell’alloggio
La disponibilità di un alloggio idoneo deve ora essere verificata tenendo conto:
- del numero di occupanti dell’abitazione.
- dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975, che definisce gli standard minimi abitativi (es. superficie minima per persona).
Implicazione: Gli uffici comunali dovranno effettuare controlli più approfonditi, potenzialmente allungando i tempi di verifica.
Alloggio per figli minori di 14 anni
Rimane sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio dove il minore effettivamente dimorerà, senza modifiche rilevanti per questa categoria di richiedenti.
4. Modifiche all’art. 4: procedure di ingresso
Versione precedente
Comma 7: L’ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Versione attuale (dopo il DL 145/2024)
Comma 7: L’ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Comma 7-bis: L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.
Novità: esclusione della comunicazione dei motivi ostativi
In virtù del nuovo comma 7-bis, l’articolo 10-bis della Legge 241/1990 (che prevede l’obbligo di notificare i motivi ostativi ai procedimenti amministrativi) non si applica più ai visti di ingresso e alla revoca dei permessi di soggiorno connessi alla revoca del visto.
Obiettivo: ridurre i tempi burocratici, ma questa modifica potrebbe comportare una riduzione delle garanzie di trasparenza e una maggiore difficoltà per i richiedenti nell’impugnare decisioni negative.





