Data ultimo aggiornamento: 06.10.2024
Il ricongiungimento familiare in Italia: documenti richiesti e riferimenti normativi
Il ricongiungimento familiare è un istituto giuridico che consente ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia di richiedere il permesso di far entrare o di soggiornare in Italia i propri familiari. Questo diritto è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico).
Documenti ricongiungimento familiare per stranieri in Italia
Per ottenere il ricongiungimento familiare, il richiedente deve presentare una serie di documenti volti a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari.
Documenti personali del richiedente
- Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso scaduto con ricevuta di rinnovo;
- Codice fiscale;
- Passaporto in corso di validità;
- Certificato di stato di famiglia (anche in autocertificazione);
- Certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari da ricongiungere (anche in autocertificazione);
Documenti del familiare da ricongiungere
- Passaporto del familiare da ricongiungere;
- Certificato di nascita per i figli minori o maggiorenni a carico se sono loro da ricongiungere;
- Certificato di matrimonio se è il coniuge da ricongiungere.
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati e tradotti in italiano, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 394/1999.
Documenti sui requisiti di alloggio e reddito
- Contratto di compravendita se si è proprietari dell’immobile;
- Contratto di affitto registrato se si è in affitto e cessione di fabbricato insieme al documento di identità del titolare dell’alloggio;
- Contratto di comodato d’uso o cessione di fabbricato se si è l’abitazione è in comodato d’uso gratuito insieme al documento di identità del titolare dell’alloggio. Il contratto di affitto e di comodato d’uso devono essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l’alloggio oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;
- Dichiarazione di ospitalità se si è ospiti presso un’abitazione insieme al certificato di stato di famiglia dell’ospitante e di un suo documento di identità;
- Modello S1 se si è ospiti presso un’abitazione e il soggetto da ricongiungere è minore di 14 anni;
- Modello S2 se si è ospiti presso un’abitazione e attestante il consenso ad ospitare anche i familiari da ricongiungere con suo documento di identità; il soggetto con cui il proprietario di casa dichiara di essere disponibile ad ospitare i familiari da ricongiungere;
- Modello S3 compilato dal datore di lavoro se si è lavoratori subordinati;
- Documentazione reddituale del richiedente che dimostri un reddito minimo annuo, che varia in base al numero di familiari da ricongiungere (art. 29, comma 3, lett. b, D.Lgs. 286/1998).
Il reddito richiesto è pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale, incrementato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Su questo link puoi leggere maggiori informazioni sul reddito necessario; - Assicurazione sanitaria diretta a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale se il familiare da ricongiungere è ultrasessantacinquenne.
Modulo S1 ricongiungimento familiare pdf
Su questo link puoi scaricare il modulo S1 affinché il proprietario dell’immobile presti il proprio consenso ad ospitare il minore da ricongiungere presso la propria abitazione.
Modulo S2 ricongiungimento familiare pdf
Su questo link puoi scaricare il modulo S2 affinché il proprietario dell’immobile presti il proprio consenso ad ospitare i familiari da ricongiungere presso la propria abitazione.
Modulo S3 ricongiungimento familiare pdf
Su questo link puoi scaricare il modulo S3 affinché il datore di lavoro confermi di avere assunto e di avere alle proprie dipendenze la persona che chiede il ricongiungimento.
Alloggio idoneo
Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. La propria casa cioè, deve essere grande abbastanza da poter ospitare i familiari da ricongiungere. La certificazione viene rilasciata dagli uffici comunali.
Più nello specifico, il minimo di metri quadrati richiesti dalla legge, è pari a:
- 1 persona – 14 mq;
- 2 persone – 28 mq;
- 3 persone – 42 mq;
- 4 persone – 56 mq;
- per ogni abitante successivo +10 mq.
Qui ti spieghiamo meglio cos’è l’idoneità alloggiativa e dove la puoi chiedere.
N.B.: in caso di ricongiungimento a favore di 1 solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dal consenso all’ospitalità redatto sul Modello S2, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante debitamente firmata dal medesimo.
Assicurazione sanitaria genitore ultrasessantacinquenne
Per il ricongiungimento familiare di un genitore ultrasessantacinquenne in virtù dell’art. 29 comma 3 lett. b-bis) è richiesta una polizza assicurativa che dovrà coprire i rischi da malattia o infortunio o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale oppure può essere iscritto al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Procedura per la richiesta di Ricongiungimento familiare
La procedura per richiedere il ricongiungimento familiare si articola nei seguenti passaggi:
- Presentazione della domanda: la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata online tramite il portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.
- Verifica dei requisiti: lo Sportello Unico verifica la documentazione presentata e, se la ritiene completa, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 29, comma 8, D.Lgs. 286/1998).
- Ingresso in Italia del familiare: una volta ottenuto il nulla osta, il familiare può richiedere il visto per ricongiungimento familiare presso l’Ambasciata o il Consolato italiano competente nel paese di origine.
- Richiesta del permesso di soggiorno: una volta in Italia, il familiare deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari entro 8 giorni dal suo arrivo, presentando la documentazione presso la Questura competente.
Ricongiungimento familiare con asilo politico o protezione sussidiaria
In alcuni casi, il ricongiungimento familiare può essere semplificato o soggetto a esenzioni, come nei casi in cui il richiedente sia titolare di protezione internazionale.
Ai titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) non verranno richiesti i requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria.
Su questo link puoi leggere una guida completa sul ricongiungimento familiare.