Data ultimo aggiornamento: 08.01.2026
In Italia, l’ufficiale dello stato civile può rifiutare di procedere alle pubblicazioni di matrimonio quando uno degli sposi è straniero e non produce la documentazione prevista dalla legge. Tra questi documenti rientra il nulla osta al matrimonio, rilasciato dalle autorità del Paese d’origine. Ma cosa accade quando ottenere quel documento è impossibile per ragioni discriminatorie o contrarie ai diritti fondamentali?
In questi casi è possibile presentare un ricorso ex art. 98 c.c. al Tribunale, affinché venga riconosciuto il diritto della coppia a sposarsi.
Perché sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio hanno la funzione di rendere nota l’intenzione dei futuri coniugi e permettere a terzi di segnalare eventuali impedimenti.
La disciplina principale è contenuta negli artt. 93 e ss. del Codice Civile.
Quando uno dei futuri sposi è straniero, si applica anche l’art. 116 c.c., che richiede:
- il nulla osta dell’autorità del Paese d’origine;
- un titolo di regolare soggiorno.
Cosa succede se l’autorità straniera non rilascia il nulla osta
In molti casi il nulla osta può essere rilasciato senza difficoltà.
Ma esistono situazioni in cui il Paese d’origine nega o non può rilasciare il nulla osta, ad esempio quando:
- la legge straniera vieta matrimoni interreligiosi;
- sono previste restrizioni discriminatorie basate sul genere o sulla fede;
- il richiedente appartiene a minoranze perseguitate;
- la donna ha limitata capacità giuridica o necessita dell’autorizzazione maschile (padre, marito, tutore).
In queste ipotesi, l’applicazione della legge straniera in Italia deve essere valutata alla luce dell’art. 16 della legge 218/1995, che vieta l’applicazione di norme contrarie all’ordine pubblico, cioè ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Il rifiuto del Comune: quando è illegittimo
Il Comune può legittimamente rifiutare le pubblicazioni solo se:
- mancano documenti essenziali e ottenibili;
- vi sono impedimenti oggettivi previsti dal Codice Civile.
È invece illegittimo quando il rifiuto deriva dall’applicazione di una legge straniera discriminatoria, cioè quando il nulla osta:
- non può essere ottenuto per ragioni legate al genere;
- è impedito da restrizioni fondate sulla religione;
- contrasta con i principi costituzionali italiani.
In questi casi il cittadino straniero non può essere penalizzato da una norma del suo Paese che viola l’ordine pubblico italiano.
Il ricorso al Tribunale contro il rifiuto delle pubblicazioni
Quando l’ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, è possibile presentare ricorso al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 98 del Codice Civile.
Come funziona il ricorso – passaggi operativi
- Redazione del ricorso
L’avvocato espone:- i fatti;
- le ragioni del rifiuto;
- le norme applicabili;
- le ragioni per cui il rifiuto è illegittimo.
- Deposito presso il Tribunale competente
In genere nel luogo in cui si trova l’ufficio di stato civile che ha emesso il rifiuto. - Intervento del Pubblico Ministero
Il PM deve esprimere un parere, poiché si tratta di stato civile. - Decisione del Tribunale
Il giudice può:
-
- confermare il rifiuto, oppure
- ordinare all’ufficiale di procedere alle pubblicazioni.
Il decreto è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, co. 2, c.p.c.
Se hai bisogno di assistenza, di chiarimenti o se anche tu hai ricevuto un rigetto dal Comune contattami, ti aiuterò nella tutela dei tuoi diritti
Caso pratico: il Tribunale tutela la libertà matrimoniale di una donna iraniana
In un recente caso seguito dallo studio, una donna iraniana si era vista rifiutare le pubblicazioni perché non poteva ottenere il nulla osta dalle autorità del suo Paese.
La legge iraniana (art. 1059 c.c. iraniano) vieta alle donne di contrarre matrimonio con un uomo di religione diversa da quella islamica.
Questa disposizione crea una discriminazione basata sul genere (impedimento specifico per la donna) e sul credo religioso (divieto fondato sulla fede del futuro sposo).
Il Tribunale ha accolto il ricorso, stabilendo che la norma straniera era inapplicabile in Italia per contrasto con l’ordine pubblico (art. 16 l. 218/1995); la donna era libera di contrarre matrimonio; l’ufficiale dello stato civile doveva procedere alle pubblicazioni.
Il decreto ha ripristinato il diritto della coppia a sposarsi e tutelato la libertà personale della donna.
Come tutelarsi: cosa fare in concreto
Ecco una procedura chiara e pratica:
- Richiedere comunque il nulla osta all’autorità straniera (conservando prova della mancata risposta o del diniego).
- Raccogliere documenti sulla libertà di stato (es. certificazioni alternative, dichiarazioni sostitutive, precedenti comunicazioni).
- Verificare la normativa straniera applicabile al caso.
- Richiedere assistenza legale specializzata in diritto dell’immigrazione e matrimoniale.
- Presentare ricorso ex art. 98 c.c. al Tribunale competente contro il rifiuto del Comune.
- Ottenuto il decreto, notificarlo all’ufficiale dello stato civile e richiedere l’immediata pubblicazione.
FAQ – Domande frequenti
Si possono evitare le pubblicazioni di matrimonio?
No. Le pubblicazioni sono obbligatorie per legge e servono a verificare l’assenza di impedimenti matrimoniali. Possono essere omesse solo in casi eccezionali previsti espressamente dalla normativa (matrimonio concordatario in imminente pericolo di vita o casi previsti da convenzioni internazionali).
Cosa succede se un italiano sposa una straniera?
La persona straniera deve presentare il nulla osta del proprio Paese. Se non può ottenerlo per motivi discriminatori, si può chiedere al tribunale di disapplicare la norma straniera e autorizzare il matrimonio.
Cosa succede se qualcuno si oppone alle pubblicazioni di matrimonio?
L’opposizione va presentata al tribunale, che valuta gli eventuali impedimenti. Se l’opposizione è infondata, il giudice autorizza comunque la celebrazione delle nozze.
Quando l’ufficiale di stato civile può rifiutare la pubblicazione del matrimonio?
Il rifiuto è possibile solo se manca la documentazione obbligatoria (nulla osta, documenti identificativi, certificazioni), oppure se emergono impedimenti previsti dal codice civile.
Non è legittimo quando il nulla osta è impossibile da ottenere per una norma straniera discriminatoria.
Come posso presentare ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali?
Si presenta un ricorso ex art. 98 c.c. presso il tribunale del luogo delle pubblicazioni. È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione e diritto di famiglia. Il tribunale può ordinare all’ufficiale dello stato civile di procedere con le pubblicazioni.
Il nulla osta è sempre obbligatorio?
Sì, salvo che il Paese di origine non lo rilasci o lo neghi per motivi contrari all’ordine pubblico italiano. In tali casi interviene il Tribunale.
Se il mio Paese non risponde, posso sposarmi comunque?
Sì. È possibile ricorrere al Tribunale per dimostrare l’impossibilità di ottenere il nulla osta e chiedere l’ordine di effettuare le pubblicazioni.
Quanto dura il procedimento?
Di solito qualche mese, poiché è un procedimento camerale con iter semplificato.
Il Comune può opporsi dopo la decisione del Tribunale?
No. Il decreto è immediatamente efficace (art. 741 c.p.c.) e obbliga l’ufficiale di stato civile.
Posso sposarmi anche se la legge del mio Paese non lo permette?
Sì. Se la norma straniera viola principi fondamentali come uguaglianza e libertà religiosa, il Tribunale può dichiararla inapplicabile in Italia.






