Questo articolo fa riferimento al decreto flussi 2022. Le informazioni e i requisiti del decreto flussi 2023 sono disponibili su questo link.
Con l’approvazione della legge n. 189/2002, cd. Bossi-Fini, gli ingressi per lavoro vengono gestiti in base al decreto flussi che subordina l’entrata e la permanenza al contratto di lavoro in Italia.
Si rammenta che il decreto favorisce gli ingressi in Italia dall’estero e non coinvolge la regolarizzazione degli stranieri già presenti in Italia. Potrà quindi usufruire delle quote previste dal decreto, solo chi abbia un contratto di lavoro pronto ad attenderlo in Italia.
Il 21 dicembre 2021 è stato ufficialmente firmato l’ultimo decreto flussi che dispone, all’art. 1, l’ingresso in Italia di cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità.
Ripartizioni quote lavoro subordinato non stagionale e lavoro non autonomo
Gli artt. 2 e ss. del decreto regolano l’ingresso di 27.700 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro non autonomo.
L’art. 3 specifica che 20.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono riservate ai settori:
– dell’autotrasporto merci per conto terzi;
– dell’edilizia;
– del turistico-alberghiero.
Le 20.000 quote sono così ripartite:
- 17.000 sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali quali cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.
I Paesi interessati sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; - 3.000 sono invece riservate ai lavoratori subordinati non stagionali quali cittadini dei Paesi che nel corso del 2022 sottoscriveranno accordi di cooperazione con l’Italia in materia di immigrazione.
Quali sono i documenti necessari per presentare la domanda? Puoi leggerli qui.
L’art. 4 chiarisce che nell’ambito dei 27.700 ingressi:
- 100 quote sono riservate ai cittadini stranieri non comunitari, residenti all’estero che abbiamo completato un percorso di istruzione nel Paese di origine in virtù dell’art. 23 del TUI (titoli di prelazione);
- 100 sono riservate all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, ai lavoratori residenti in Venezuela, con origini italiane da parte di almeno un genitore fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza;
- 500 sono destinate ai cittadini extra UE che facciamo ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo e che appartengano ad una delle seguenti categorie:
– imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana che preveda l’utilizzo di risorse economiche non inferiori a 500.000 €, nonché la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
– liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilare o non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2022, n. 850;
– artisti di chiara fama o nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 20211, n. 850;
– cittadini stranieri che intendono costituire start-up innovative ai sensi della legge n. 221/2021 titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Conversioni
- 4.400 sono destinate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 2.000 sono destinate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 370 sono destinante alla conversione in permessi per motivi di lavoro autonomo da studio/tirocinio/formazione professionale;
- 200 sono destinante alla conversione in permessi per motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro dell’UE;
- 30 sono destinante alla conversione in permessi per motivi di lavoro autonomo da permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro dell’UE.
Da sapere:
Le restanti quote, 42.000, sono destinate ai cittadini extraUE ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
I Paesi interessati sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
L’art. 6 specifica che nell’ambito delle 42.000 unità:
- 1000 sono riservate ai cittadini extra UE che abbiamo fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
- 14.000 unità sono riservate al settore agricolo le cui istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate da organizzazioni professionali in qualità di datori di lavoro come: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative.
Scadenze presentazione domande
I termini per la presentazione delle domande decorrono:
- per le quote di lavoratori non comunitari non stagionale e autonomo, e per le conversioni: dalle ore 9.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- per le quote di lavoratori non comunitari stagionali, dalle ore 9.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Ripartizioni tra le Regioni
L’art. 8 dispone che le quote verranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto – qualora vi siano quote significative non utilizzate – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà deciderne una diversa suddivisione alla luce delle necessità del mercato del lavoro.
Per tutte le informazioni e i dettagli, vi invitiamo a visitare il sito del Ministero dell’Interno.
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5 commenti
Buongiorno, da come leggo non è presente il Perù quindi non si farà nulla per cittadini peruviani?
Grazie
hello sir۔
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Buongiorno di quanto vedo per il Ecuador no è previsto nessun ingreso con la legge del flusso migratorio?
Ciao quando iniziano i domande per il discreto flussi 2023
Bisogna attendere l’uscita del decreto ufficiale