Decreto flussi 2023, conversione da permesso per studio a lavoro autonomo o subordinato

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione professionale, può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro autonomo o subordinato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi 2023.

Più nello specifico, la conversione può essere richiesta da chi:

  • non abbia ancora terminato gli studi in Italia;
  • ha terminato il percorso di tirocinio o formazione professionale.

AGGIORNAMENTO 2024

Con le modiche introdotte con il D.L. 20/2023 è possibile convertire il permesso per studio in lavoro autonomo o subordinato, presentando la domanda in qualsiasi momento dell’anno.
Non sarà più necessario attendere il decreto flussi per chi non ha acquisito un titolo di studio in Italia.

Su questo articolo puoi leggere procedura e modalità di conversione.

Conversione in lavoro

Per chi non abbia conseguito un titolo di studio in Italia, il permesso di soggiorno per studio può essere convertito solamente, prima della sua scadenza, nei limiti delle quote annuali fissate dal Decreto Flussi. Quest’ultimo stabilisce il numero massimo di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale autorizzati a convertire il proprio permesso in uno per motivi di lavoro.

Quest’anno il Decreto flussi 2023 prevede 2.370 quote destinante alla conversione del permesso per motivi di studio, tirocinio e formazione professionale a permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Come fare domanda

  1. La richiesta di conversione deve essere presentata online – tramite il servizio di inoltro telematico del Ministero dell’Interno – e con il permesso per studio ancora valido;
  2. Scegliere l’opzione “Richiesta moduli” e cliccare sull’apposito “Modulo VA” per la conversione in lavoro subordinato, o il “Modulo Z” per la conversione in lavoro autonomo;
  3. Per procedere con la domanda, è necessario essere in possesso dell’identità SPID.
– Leggi anche: decreto flussi 2023, la guida completa

Conversione in lavoro subordinato

Prima dell’invio della domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso di  un contratto per lavoro subordinato. La domanda sarà diretta a verificare la disponibilità di una quota per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 14 comma 6 e 39 comma 9 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche.

Per la conversione in lavoro subordinato sarà necessario compilare il “Modulo VA” nel quale sarà necessario indicare:

  • i dati della ditta di lavoro;
  • i dati dell’imprenditore/rappresentante legale/persona fisica;
  • i dati sull’iscrizione anagrafica e sul permesso di soggiorno posseduto, ancora valido;
  • la mansione;
  • la retribuzione;
  • la tipologia di contratto applicato, e cioè l’eventuale contratto o proposta di lavoro subordinato che si possiede. È necessario che il contratto abbia una durata di almeno 6 mesi e preveda almeno 20 ore di impiego settimanali.

Conversione in lavoro autonomo

Con questa tipologia di richiesta, il dichiarante chiede la verifica della quota, ai sensi dell’art. 14, comma 5, D.P.R. n. 394/99, e successive modifiche, al fine di convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Per la conversione in lavoro autonomo sarà necessario compilare il “Modulo Z” nel quale sarà necessario indicare:

  • i dati del dichiarante;
  • i dati sul permesso di soggiorno per studio in corso di validità;
  • i recapiti del dichiarante.

I documenti da presentare variano in base alla tipologia di attività lavorativa per cui si chiede la conversione: libero professionista; imprenditore, commerciante e artigiano; titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza; soci, amministratori di società; lettori universitari di scambio o di madre lingua; traduttori e interpreti.
Per conoscere tutti i documenti necessari invitiamo a consultare questo file della prefettura.

Procedura online

Dopo aver compilato l’apposito modulo e inoltrato la domanda:

  1. lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente provvederà a verificare la disponibilità di un’eventuale quota;
  2. in caso di esito positivo, la Prefettura convocherà lo studente straniero per firmare il contratto di soggiorno, cd. Modello Q, che dovrà essere sottoscritto anche dal datore di lavoro;
  3. lo straniero dovrà poi compilare il modello 209, che la prefettura gli fornirà, per la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, autonomo o subordinato.

Il cittadino straniero dovrà quindi recarsi presso lo sportello amico di un ufficio postale e dovrà presentare:

  1. modello 209 fornito dalla Prefettura;
  2. copia del contratto di soggiorno vidimata dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura;
  3. copia di un documento d’identità del datore di lavoro (se extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);
  4. bollettino postale di € 30,46 per il pds elettronico e un contributo di € 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni;
  5. l’ufficio postale rilascerà la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno, attenzione a conservarla accuratamente;
  6. lo straniero verrà convocato in Questura per il fotosegnalamento ed ulteriori ed eventuali documenti da produrre.

Esito negativo della domanda

In caso di parere negativo della domanda, verrà inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto.

Entro i 10 giorni successivi a tale comunicazione, il richiedente ha la facoltà di far pervenire osservazioni e/o documentazione integrativa.
Qualora non dovesse pervenire alcuna risposta a seguito di tale comunicazione o quanto trasmesso non risulti sufficiente a superare il parere negativo già espresso, l’Ufficio provvederà al rigetto dell’istanza, contro il quale sarà possibile presentare ricorso.

Conversione permesso di soggiorno per studio in lavoro senza decreto flussi

La conversione del permesso per motivi di studio può avvenire anche senza usufruire delle quote previste del decreto flussi.

Tuttavia, tale tipologia di conversione è possibile solo per quegli studenti che abbiamo conseguito un titolo accademico in Italia e per chi sia diventato maggiorenne in Italia.

Su questo link puoi leggere maggiori informazioni sulla procedura.

 

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