La dichiarazione di presenza è prevista dall’art. 1 della legge n. 68 del 2007, riguardante i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
In particolare, trova applicazione in tutti i casi in cui la permanenza in Italia non supera i 90 giorni e per i quali non è previsto, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno.
Vale a dire che chi ha intenzione di restare in Italia per turismo, studio, visita e simili, non oltre tre mesi, non ha necessità di richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.
Come si effettua la dichiarazione di presenza
Bisogna distinguere due casi:
- coloro che provengono da un Paese dell’Area Schengen devono effettuare la dichiarazione di presenza presso la Questura della provincia in cui dimorano, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
Se però il soggetto soggiorna presso una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa all’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone che vi alloggiano, entro 24 ore dal loro arrivo. - coloro che provengono da un Paese fuori dall’Area Schengen, invece, non hanno tale necessità. La dichiarazione di presenza, infatti, si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto o documento di viaggio del soggetto che arriva in Italia.
Solo nel primo caso, quindi, la dichiarazione va effettuata recandosi in Questura, compilando un apposito modulo e portando con sé il passaporto/documento di viaggio ed eventuale dichiarazione di ospitalità.
La ricevuta della dichiarazione di presenza (o la copia della dichiarazione fatta dall’albergatore) deve essere custodita dallo straniero ed esibita insieme al passaporto o altro documento di viaggio, se richiesta, ai controlli effettuati dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
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Chi deve farla
Tutti gli stranieri che intendono permanere in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per motivi di turismo, visita, affari, studio, ricerca scientifica.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari, la dichiarazione di presenza è facoltativa.
Nel senso che, non è obbligatorio effettuarla e non si rischia l’espulsione, in quanto i cittadini comunitari possono circolare liberamente e hanno diritto di soggiornare legalmente, per un periodo inferiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità.
Qualora, però, la dichiarazione di presenza non venga fatta, si presume che il soggiorno dell’interessato si sia protratto per oltre tre mesi. Quindi, o il cittadino comunitario riesce a provare che il suo soggiorno è stato comunque inferiore a tre mesi, oppure, se non fornisce tale dimostrazione, viene ritenuto soggiornante da più di tre mesi.
Cosa succede se non si effettua la dichiarazione di presenza
In caso di omessa dichiarazione nel termine di otto giorni, salvo che sia dipesa da forza maggiore, lo straniero può essere espulso.
L’espulsione è prevista anche nel caso in cui lo straniero si trattenga sul territorio italiano oltre i tre mesi o il minor termine previsto nel visto d’ingresso.
Diversa la condizione dei cittadini comunitari, invece, già illustrata sopra.
Qui puoi scaricare il modulo pdf della dichiarazione di presenza per stranieri.
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Avvocato del foro di Catania, specializzata in Cooperazione e Diritto Internazionale con focus sulle tematiche migratorie.