Facciamo chiarezza: ricongiungimento familiare e coesione familiare

La legge italiana consente il ricongiungimento e la coesione familiare ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Tuttavia, si tratta di istituti diversi, troppo spesso mal interpretati o confusi, che cercheremo di chiarire e comprendere per evitare malintesi.

Che cos’è la coesione familiare?

La coesione familiare è un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia dato che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d’ingresso per famiglia.

Questa ipotesi è disciplinata dall’art.30 del Testo Unico sull’Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt. 28 e 29, T.U. Immigrazione).

I requisiti per richiedere la coesione familiare

La norma prevede che il diritto possa essere esercitato entro 12 mesi dalla scadenza della regolarità del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Gli altri requisiti che il familiare già regolarmente soggiornante dovrà soddisfare sono gli stessi per il ricongiungimento e vanno dimostrati direttamente in Questura.
Nello specifico, questi sono:

  • avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti, certificato dall’ufficio comunale competente;
  • la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite.

Ultimo importante requisito è mostrare la certificazione riguardante il rapporto di parentela, quale il certificato di nascita, di matrimonio o altri atti riguardanti lo stato di famiglia. Tutte le certificazioni devono essere però tradotte e legalizzate, come prevedono gli accordi con il paese d’origine.

Con chi è possibile fare la coesione familiare?

I criteri per definire chi può essere coinvolto nella coesione familiare sono gli stessi del ricongiungimento familiare. Nello specifico:

  • Il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
  • I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • I figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • Genitori a carico, qualora non abbiano figli nel Paese di origine o di provenienza, ultrasessantacinquenni, e qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

È importante sottolineare che, ai fini del ricongiungimento, si considerano i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono considerati come figli.

Le differenze con il ricongiungimento, in breve

Il ricongiungimento familiare è l’istituto che consente al cittadino di un paese non appartenente all’UE, regolarmente soggiornante in Italia, di ottenere l’ingresso e il permesso di soggiorno per alcuni suoi familiari residenti all’estero, secondo le modalità e i limiti indicati dalla legge. Al contrario, la coesione familiare è qualificabile come l’esercizio del diritto all’unità familiare da parte del cittadino straniero, che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato allo straniero già presente nel territorio italiano.

I requisiti richiesti per la coesione familiare sono invece gli stessi di quelli richiesti per il congiungimento, quanto a rapporto di parentela, reddito, e alloggio.
Tuttavia, le modalità di richiesta cambiano: a differenza del ricongiungimento, non è previsto il rilascio del “nulla osta” per effettuare la “coesione”. È necessario, infatti, richiederla attraverso kit postale (modello 209), a cui dovranno essere allegati i documenti necessari. In seguito, viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare cui si è effettuata la coesione.

Autore: Silvia Crespi

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16/09/2026
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Omar Faruk
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shafiq ahmad
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Hannachi Sami
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Dena Traore
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Samuele Perduca
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