Data ultimi aggiornamento: 05.01.2026
Il permesso di soggiorno per cure mediche è un titolo rilasciato dallo Stato italiano a cittadini stranieri che necessitano di trattamenti sanitari non disponibili nel Paese d’origine o che versano in condizioni di salute gravi tali da rendere impossibile il rimpatrio, è disciplinato dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis del D.Lgs. 286/1998.
Chi può richiedere il permesso per cure mediche
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato:
- allo straniero che fa regolarmente ingresso in Italia tramite visto per motivo di cure mediche. Questo visto è rilasciato in caso di condizioni di salute di particolare gravità e impossibilità o difficoltà di accesso alle cure nel paese di residenza [Art. 36 TUI];
- alla donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d];
- al marito della donna in stato di gravidanza, convivente e padre del nascituro;
- agli stranieri in Italia senza titolo di soggiorno che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione [Art. 19 TUI, comma 2, lett. d-bis]
Quanto dura il permesso per cure mediche
Secondo quanto previsto dal TUI all’art. 19 comma 2 lett. d-bis, il questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche per il periodo indicato dalla documentazione medica, fino a un massimo di un anno.
Il permesso può essere rinnovato se la situazione sanitaria che lo giustifica continua ed è nuovamente certificata. Il titolo è valido esclusivamente in Italia.
In genere ha durata di 6 mesi, ed è rinnovabile fino a 1 anno se persistono le cure debitamente certificate.
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla madre o al padre del nascituro, ha validità di 6 mesi dal momento della nascita del figlio e non è rinnovabile.
Cosa non si può fare con il permesso per cure mediche
- non ci si può iscrivere al SSN. Il permesso rilasciato a chi è entrato con un visto per cure mediche non dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale e il cittadino straniero dovrà farsi carico delle spese mediche per le terapie relative al suo stato di salute;
- non si può viaggiare, il permesso ha validità solo nel territorio italiano.
Come si ottiene il permesso per cure mediche
Per chi è fuori dall’Italia
Se lo straniero si trova all’estero e vuole sottoporsi a cure mediche in Italia, dovrà ottenere un visto specifico per cure mediche. Il visto è rilasciato dall’Ambasciata italiana o dal Consolato italiano nel paese d’origine.
Dopo aver fatto ingresso in Italia, entro 8 giorni deve richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche.
Per chi è già in Italia
Il permesso va richiesto in Questura con apposita documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica e con indicazione dei tempi necessari per le cure.
Permesso di soggiorno in gravidanza
Nel caso vi sia una gravidanza, il permesso di soggiorno per cure mediche, può essere richiesto direttamente presso gli uffici della Questura competente.
È necessaria una certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la presunta data del parto.
Permesso di soggiorno in gravidanza anche per il padre
La sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lettera d) nella parte in cui non prevede il diritto al permesso di soggiorno anche a favore del futuro padre convivente con la donna in gravidanza.
Tuttavia, per ottenere il permesso anche per il padre, è necessario che la coppia sia sposata e convivente.
Come si richiede il permesso per cure mediche
Il permesso per cure mediche si chiede tramite compilazione del kit postale, in alcune Questure è inoltre possibile inviare una richiesta di appuntamento via pec tramite un avvocato.
Anche durante l’esame della domanda di asilo, se la Commissione territoriale accerta che ci sono i requisiti per il permesso di soggiorno per cure mediche, può autorizzare la permanenza del richiedente in Italia e permettere il rilascio di questo permesso, a condizione che non sussistano i presupposti per riconoscere una forma di protezione internazionale.
Documenti richiesti per il primo rilascio
- 4 fototessere;
- passaporto in originale;
- copia del passaporto comprensiva della pagina con il visto specifico;
- marca da bollo da €16,00;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure del caso;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ad es. dichiarazione di ospitalità con allegata fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato);
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento;
- documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale).
Rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato fin quando sussistono le necessità terapeutiche.
Il rinnovo è subordinato alla verifica della documentazione sanitaria.
Per il permesso per maternità è rinnovabile solo per i primi sei mesi di vita del bambino.
Documenti richiesti per il rinnovo del permesso per cure mediche
- permesso di soggiorno in scadenza;
- copia del passaporto o documento equipollente;
- 4 fototessere;
- dichiarazione rilasciata dall’ospedale pubblico relativa all’esigenza di proseguire le cure in Italia, con allegata dichiarazione del medico circa la situazione di gravità (art. 19 comma 2 lettera d-bis), per il permesso per maternità sarà richiesto il certificato di nascita o la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ospitalità);
- marca da bollo da €16,00.
La domanda può essere presentata, tramite delega, anche da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Il permesso per cure mediche dopo il Decreto Cutro
- L’art. 7 comma 1 del DL 50/2023, ha modificato l’art. 19 comma 2 lett. d-bis del dlgs 286/98, stabilendo che: le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine». Sono stati modificati, quindi, i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. Pertanto, ad oggi, per poter ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 19 comma 2 lett. d-bis, sarà necessario dimostrare che le patologie siano di particolare gravità e che non siano adeguatamente curabili nel Paese di origine.
- Inoltre, il DL 50/2023, entrato in vigore il 6 maggio 2023, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 7 specifica che: «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.»
Ciò significa che, potranno essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro, solo i permessi di soggiorno per cure mediche le cui richieste di conversione siano state presentate prima del 6 maggio 2023.
Lavorare con il permesso di soggiorno per cure mediche
Il permesso di soggiorno per cure mediche, essendo rilasciato per ragioni di tutela della salute, viene spesso considerato incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, questa conclusione non trova un fondamento normativo.
L’ordinamento riconosce il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 286/1998 prevede che lo straniero regolarmente soggiornante goda dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo diversa previsione delle convenzioni internazionali.
Non esiste alcuna disposizione che vieti in modo esplicito al titolare del permesso per cure mediche di svolgere attività lavorativa, così come nessuna norma attribuisce espressamente tale facoltà.
Ne consegue che l’interpretazione secondo cui il permesso per cure mediche non consentirebbe di lavorare è priva di una base normativa e deve ritenersi non corretta.
Dicitura sul permesso per cure mediche “non valido per il lavoro”
Se la questura rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche con la dicitura “non valido per lavoro”, tale indicazione deve considerarsi errata.
Le norme specifiche che regolano questo titolo di soggiorno (art. 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. 286/1998) non prevedono alcun divieto di svolgere attività lavorativa; inoltre, la disciplina generale sui diritti dello straniero regolarmente soggiornante (art. 2, comma 2, D.Lgs. 286/1998) impone di riconoscere tutti i diritti non espressamente limitati dalla legge.
Pertanto, la dicitura “non valido per lavoro” costituisce una limitazione non contemplata dall’ordinamento e non dovrebbe essere apposta sul permesso di soggiorno per cure mediche.
Se hai ricevuto un permesso di soggiorno con questa dicitura, puoi contattarmi, ti aiuterò a tutelare i tuoi diritti.
Convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in lavoro
Il D.L. 50/2023 ha abolito la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso per motivi di lavoro.
La conversione resta possibile solo per i permessi per cure mediche richiesti prima del 6 maggio 2023.
Di conseguenza, se non puoi rinnovare il permesso per cure mediche né ottenere un’altra tipologia di permesso, dovrai comunque presentare la domanda di conversione tramite kit postale, consapevole che la questura procederà al rigetto.
Questa situazione configura un trattamento potenzialmente discriminatorio, che richiede tutela: è quindi opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione.
Anche il permesso per cure mediche rilasciato alle donne in gravidanza non può essere convertito in lavoro ma può essere convertito in un permesso per motivi familiari.
Domande frequenti sul permesso di soggiorno per cure mediche
Come si converte il permesso per cure mediche in lavoro?
Puoi convertire il permesso per cure mediche se è stato richiesto (e ottenuto) prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. 50/2023 che ha modificato la disciplina del permesso di soggiorno per cure mediche.
Con il permesso per cure mediche si può lavorare?
Si, si può svolgere sia attività lavorativa autonoma che subordinata. Nessuna norma lo vieta.
Con il permesso per cure mediche si può viaggiare?
No, il permesso per cure mediche è riconosciuto solo in Italia e pertanto ha validità solo sul territorio nazionale.
Mi posso iscrivere all’anagrafe con il permesso per cure mediche?
Si, ci si può iscrivere all’anagrafe e quindi ottenere la residenza.
Sono in Italia con un visto turistico e sono malato, posso chiedere un permesso per cure mediche?
Si, ma solo se versi in condizioni di salute di particolare gravità.
In questi casi, la domanda del permesso di soggiorno può essere fatta direttamente in Questura, all’Ufficio Immigrazione territorialmente competente producendo idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che dimostri la grave malattia in atto e che tale malattia non sia adeguatamente curabile nel Paese di origine.






