Data ultimo aggiornamento: 07.01.2026
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è disciplinato dall’art. 11, comma 1 lett. c) del D.P.R. 394/1999.
La norma prevede che esso possa essere rilasciato “per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide” in favore dello straniero che sia già titolare di permesso di soggiorno per altri motivi e per la durata del procedimento di concessione (della cittadinanza) o di riconoscimento (dell’apolidia).
In sostanza, quindi, chi è in attesa della concessione della cittadinanza ha la possibilità di soggiornare legalmente in Italia fino al termine del relativo procedimento. La norma presupporrebbe in realtà, che lo straniero sia già in possesso di un permesso di soggiorno per altro motivo.
Nella prassi il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza viene rilasciato a favore dei discendenti italiani che richiedano la cittadinanza italiana iure sangiunis e che non siano quindi già in possesso di un permesso di soggiorno.
Permesso per attesa cittadinanza con richiesta di cittadinanza iure sanguinis
Coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis possono, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007, richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza presentando la sola ricevuta della dichiarazione di presenza rilasciata dall’Autorità di frontiera al momento dell’ingresso nel Paese.
Tale ricevuta è sufficiente per ottenere la residenza anagrafica, condizione necessaria per proseguire l’iter di riconoscimento della cittadinanza.
- Una volta ottenuta l’iscrizione anagrafica, il richiedente può presentare domanda di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza presso la Questura competente, utilizzando il kit postale disponibile negli uffici postali abilitati.
- Per il rilascio di tale permesso, è inoltre necessario dimostrare il possesso di un alloggio idoneo e di mezzi economici sufficienti a garantire il proprio sostentamento durante il periodo di permanenza in Italia.
Come richiederlo e documenti necessari
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza si richiede mediante invio del kit postale, alla domanda sarà necessario allegare i seguenti documenti:
- fotocopia del passaporto o documento equipollente;
- documentazione attestante l’avvio del procedimento di concessione/riconoscimento della cittadinanza;
- documenti inerenti l’alloggio (certificato di proprietà, contratto di affitto, dichiarazione di ospitalità);
- documenti riguardanti i mezzi economici di sostentamento o i redditi posseduti.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa alla Questura competente per territorio, in base alla provincia di residenza.
Una volta ricevuta la domanda, la Questura convocerà l’interessato per completare la procedura.
In occasione dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi munito di:
- quattro fototessere recenti;
- passaporto in originale;
- ricevuta postale attestante l’invio della domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
- tutti i documenti originali precedentemente allegati alla richiesta.
Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ha una durata annuale ed è rinnovabile fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il rinnovo deve essere richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza, seguendo la stessa procedura prevista per il primo rilascio, tramite il kit postale e con successiva convocazione presso la Questura competente.
Anche in questa fase, il richiedente deve dimostrare di disporre di un alloggio e di mezzi economici adeguati al proprio sostentamento.
Cosa si può fare con un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
Chi è in possesso di tale permesso di soggiorno ha l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 286/98.
In presenza dei relativi requisiti reddituali e alloggiativi, si può inoltre chiedere il ricongiungimento familiare.
Lavorare con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
La legge non è chiara in merito alla possibilità di lavorare con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
Secondo infatti l’orientamento delle Questure e della giurisprudenza italiana, i possessori del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, non possono svolgere attività lavorativa in Italia. Tuttavia, una volta ottenuto il permesso per attesa cittadinanza, è possibile convertirlo in un permesso per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Il permesso per attesa cittadinanza è convertibile?
Si, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’art. 6 comma 1-bis lett. d) del D.Lgs. 286/98 annovera tra i permessi di soggiorno convertibili in permessi per lavoro anche quello per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide.






