Data ultimo aggiornamento: 29.09.2024
Requisito convivenza nel matrimonio
Ci scrivono: “Sono cittadina italiana e vorrei sposarmi con un cittadino straniero, tuttavia per lavoro sono spesso fuori dall’Italia e una vera e propria convivenza con il mio futuro marito è, al momento, inattuabile. Posso sposarmi lo stesso?”
Quando si richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari o la Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione a seguito di matrimonio, uno degli elementi che verranno verificati è il requisito dell’effettiva convivenza dei coniugi nonché la fondatezza del matrimonio.
Questo perché molto spesso, purtroppo, i matrimoni tra stranieri o tra italiani e stranieri sono finti e finalizzati all’esclusivo ottenimento della cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno.
Quindi, per accertarsi che il matrimonio sia valido, la polizia effettuerà dei controlli periodici presso l’indirizzo di abitazione fornito dalla coppia.
Cosa fare quindi nei casi in cui non si può vivere insieme al proprio marito o alla propria moglie?
Come funziona il permesso di soggiorno per matrimonio
L’art. 30 co. 1-bis, D.lgs. 286/98 recita nella sua prima parte: “Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lett b) è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole”
È quindi indiscutibile che la prima parte della norma sanzioni, con l’immediata revoca del permesso di soggiorno, la situazione in cui al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza dei coniugi (salvo che dal matrimonio siano nati figli).
Tuttavia, nella seconda parte dell’art. 30 co. 1-bis, d.lgs. 286/98, si stabilisce che: “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.”
Dunque, la seconda parte della norma sopra citata, a differenza della prima, per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non prevede il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno come diretta conseguenza dell’accertamento della mancata convivenza effettiva tra i coniugi, ma del diverso e più rigoroso accertamento che “il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio”.
Anche secondo il d.lgs. n. 30/2007, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi e, tantomeno, quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente.
Quindi, l’assenza della convivenza non determina la revoca automatica del permesso di soggiorno, ma la revoca potrà aversi qualora venga accertata l’esistenza di un matrimonio fittizio.
Cosa significa matrimonio fittizio
Secondo l’art. 30, co. 1-bis, d.lgs. 286/98, deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
Si tratta quindi di quei matrimoni di comodo celebrati al solo fine di far ottenere il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza italiana.
Cosa fare se il permesso di soggiorno viene revocato
È necessario rivolgersi subito ad un avvocato. Sarà necessario fare ricorso il Tribunale per provare a riottenere il permesso di soggiorno.
Infatti, qualora non vivi effettivamente con tuo marito o con tua moglie, la Questura potrà ritenere erroneamente che il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno sia l’effettiva convivenza e non l’accertamento della natura fraudolenta o fittizia del matrimonio.
Per concludere, ti basti quindi ricordare che il requisito della convivenza effettiva dello straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sempre se non sia contestata la natura fraudolenta o fittizia fin dall’origine del vincolo coniugale.