Data ultimo aggiornamento: 05.07.2026
Nella prassi amministrativa, i tempi di rilascio del permesso di soggiorno risultano spesso più lunghi rispetto a quelli previsti dalla normativa. Proprio per questo motivo, nel corso degli anni sono stati forniti chiarimenti sull’esercizio, da parte dei cittadini stranieri, dei diritti connessi al soggiorno durante l’attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso.
Cos’è la ricevuta del permesso di soggiorno
La ricevuta del permesso di soggiorno è il documento che certifica l’avvenuta presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o conversione del titolo.
Viene rilasciata dall’ufficio postale al momento dell’invio del kit postale o dalla piattaforma “Prenota facile” dopo la prenotazione dell’appuntamento presso la Questura.
Tale ricevuta ha valore legale e consente allo straniero di dimostrare la regolarità del soggiorno nelle more del rilascio del permesso.
Assunzione in attesa di permesso di soggiorno
È stato è chiarito che nell’attesa del rinnovo, conversione o del primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino continua ad avere piena legittimità del soggiorno e pieno godimento dei diritti connessi al titolo, come ad esempio la possibilità di svolgere attività lavorativa (Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 e Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007).
Di fatto, la ricevuta del permesso di soggiorno assume lo stesso valore del permesso di soggiorno, almeno fino a quando la Questura non rifiuta il permesso al cittadino straniero.
Lavorare con ricevuta del permesso di soggiorno
Nella sua precedente versione, l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione prevedeva che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero potesse soggiornare regolarmente in Italia e continuare a svolgere la propria attività lavorativa, fino alla comunicazione ufficiale dell’esito della domanda da parte dell’autorità competente.
In base alla precedente formulazione quindi, il Testo Unico sull’Immigrazione riconosceva il diritto a svolgere attività lavorativa solo allo straniero che aveva richiesto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, limitando tale possibilità ai titolari o richiedenti di questa specifica tipologia di permesso, senza estenderla alle altre tipologie di permesso.
Diritto al lavoro con la ricevuta del permesso: novità 2025
Nella nuova formulazione del comma 9-bis dell’art. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, introdotta dal D.L. 146/2025, art. 3, vengono chiaramente ampliate le condizioni in cui lo straniero può soggiornare e lavorare in attesa del permesso di soggiorno. La novità più significativa è l’inclusione della conversione del permesso tra le ipotesi che legittimano il diritto al lavoro.
A differenza della vecchia norma, che richiedeva espressamente che la domanda riguardasse un permesso per motivi di lavoro, la nuova versione elimina questo vincolo.
Ora, per poter lavorare, è sufficiente che lo straniero abbia presentato la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione e sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente. L’attività lavorativa può svolgersi fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, notificata anche al datore di lavoro, che indichi eventuali motivi ostativi.
Il nuovo comma fa riferimento agli “altri requisiti previsti dalla legge” e sostituisce il precedente vincolo legato alla tipologia di permesso, consentendo una lettura più estensiva: il diritto al lavoro temporaneo può applicarsi anche al primo rilascio del permesso, purché siano rispettate le condizioni generali di legge.
Prima ricevuta del permesso di soggiorno
Con la modifica introdotta dal D.L. 146/2025, la ricevuta del permesso di soggiorno assume, quindi, un ruolo centrale per lo straniero in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del titolo.
Possedere questa ricevuta permette di soggiornare legalmente in Italia e svolgere temporaneamente attività lavorativa, anche se il permesso non è ancora stato materialmente rilasciato. A differenza della normativa precedente, non è più necessario che la domanda riguardi specificamente un permesso per motivi di lavoro: la ricevuta consente di esercitare il diritto al lavoro anche per il primo rilascio o per altre tipologie di permesso, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge.
Lavorare con ricevuta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, è necessario comunque rispettare le seguenti condizioni:
- se si tratta di un primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di domanda di decreto flussi, la richiesta di rilascio deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999);
- se si tratta di un rinnovo o di una conversione da altro permesso, la richiesta deve essere stata presentata dal lavoratore straniero prima della scadenza del permesso, o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Lavorare con ricevuta del permesso di soggiorno per motivi familiari
Queste disposizioni (all’art. 5, comma 9-bis), trovano applicazione anche nel caso di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Peraltro, la nota del 7/5/2018 del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in passato aveva chiarito la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Anche in questo caso, la ricevuta attestante la richiesta di rilascio del permesso sarà sufficiente per poter istaurare un regolare rapporto di lavoro.
Cosa si può fare con la ricevuta del permesso di soggiorno
- muoversi liberamente all’interno del territorio nazionale;
- con la ricevuta del rinnovo, ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno 17 ottobre 2006);
- beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Messaggio INPS del 19/05/2008 n. 11292) e essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali;
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale agli stranieri in attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anche a coloro che sono in fase di rinnovo (art. 39 del D.P.R. 334/04).
- iniziare o continuare a svolgere attività lavorativa;
- in caso di perdita del posto di lavoro, è possibile iscriversi alle liste di mobilità dei Centri per l’impiego (Interpello Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19/2007);
- prendere la patente, fare l’aggiornamento ed il duplicato dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (Circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 84647 del 14 settembre 2007).
Domande frequenti (FAQ)
Posso lavorare in attesa del permesso di soggiorno?
Sì. Lo straniero può lavorare regolarmente mentre attende il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, purché sia in possesso della ricevuta della domanda e rispetti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Vale anche per chi aspetta il primo rilascio?
Sì. La nuova formulazione non parla più di “domanda per motivi di lavoro” ma solo di “rilascio”, quindi il diritto al lavoro vale anche per chi è in attesa del primo permesso di soggiorno, non solo in caso di rinnovo o conversione.
Come lavorare in attesa del permesso di soggiorno?
È possibile lavorare in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno solo se si è presentata la domanda e si è in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente.
Importante: prima di iniziare a lavorare è necessario ottenere il Codice Fiscale, indispensabile per qualsiasi rapporto di lavoro in Italia.
Si può lavorare senza permesso di soggiorno?
Sì, è possibile lavorare anche senza il permesso di soggiorno fisicamente rilasciato, ma solo se si è presentata regolarmente la domanda di rilascio, rinnovo o conversione e si è in possesso della ricevuta ufficiale rilasciata dall’ufficio competente.
Quale ricevuta è valida?
In linea generale è valida la ricevuta rilasciata tramite kit postale o prenota facile, ma la prassi amministrativa dovrà chiarire se anche la ricevuta PEC possa avere lo stesso valore.
Cosa succede se passano più di 60 giorni?
Oltre i sessanta giorni dalla richiesta di permesso, il lavoratore straniero può continuare a soggiornare e a lavorare fino a una eventuale comunicazione contraria dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Con la ricevuta del permesso di soggiorno si può fare la residenza?
La maggior parte dei Comuni richiede il permesso di soggiorno per fare la residenza. Tuttavia, con la ricevuta del permesso per motivi familiari, molti Comuni procedono ugualmente all’iscrizione anagrafica.
Cosa significa la ricevuta della Questura per il permesso di soggiorno?
La ricevuta della Questura è il documento che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno. Questo documento serve come prova legale che la richiesta è stata fatta e permette, tra l’altro, allo straniero di soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa del rilascio effettivo del permesso.
È possibile essere assunti con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?
Si, è possibile secondo le condizione descritte in questo articolo.






