Data ultimo aggiornamento: 18.04.2024
Conto corrente richiedenti asilo
I richiedenti asilo trovano spesso difficoltà nell’aprire un conto corrente in quanto il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo, non viene considerato “sufficiente” all’apertura di un conto corrente, sebbene la legge preveda il contrario.
L’apertura di un conto corrente rappresenta un diritto fondamentale dell’individuo, in assenza non è facile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato per la situazione di emergenza sanitaria.
Tutti i i richiedenti asilo hanno infatti diritto all’apertura di un conto corrente di base in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Cosa devo fare se rifiutano di aprirmi un conto corrente?
Informarsi anzitutto sulla normativa in oggetto e riportarla all’istituto di credito cui si intente aprire il conto di base:
- l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel comunicato stampa del 11.08.2018 ha ampliato la categoria dei beneficiari di un conto corrente gratuito e, tra questi, rientrano anche i richiedenti asilo;
- anche Poste Italiane, in una propria comunicazione interna, ha specificato che “a partire dal 10.06.2019, al fine di consentire una maggiore inclusione finanziaria, i soggetti richiedenti protezione interazione potranno richiedere l’apertura di un conto corrente di base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio, senza l’obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di riconoscimento.”;
- L’art. 126-noviesdecies D.Lgs n. 385/93 (Testo Unico Bancario), stabilisce che i richiedenti asilo hanno diritto all’apertura di un conto di base.
Ed inoltre, recentemente è intervenuto anche il Tribunale di Roma che, con decreto del 21 dicembre 2020, ha riqualificato il rifiuto all’apertura di un conto corrente, come azione discriminatoria ed ha ordinato all’istituto di credito di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai richiedenti asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione internazionale di cui all’art. 4 comma 3 D.lgs n. 142/2015, di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli e, quindi, al ricorrente di aprire un conto corrente di base presso gli sportelli di parte resistente.
Quindi, anche i richiedenti asilo hanno diritto ad aprire un conto corrente!
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