L’istituto della coesione familiare è disciplinato dall’art. 30, comma 1, lett. c) del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
Tale articolo prevede la possibilità di ricongiungimento familiare dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con un altro straniero anch’esso regolarmente soggiornante in Italia, o con un cittadino italiano o con un cittadino di un altro Stato Membro dell’UE. Il cittadino straniero può avvalersi del ricongiungimento direttamente in Italia, senza dover richiedere il nulla osta alla Prefettura competente e relativo visto d’ingresso.
L’art. 29 del TUI prevede infatti, per i familiari del cittadino extracomunitario residenti all’estero, la necessità richiedere il nulla osta all’ingresso presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente. Nell’ipotesi di coesione familiare, invece, il familiare è già residente nel territorio italiano ed è in possesso di un regolare titolo di soggiorno (diverso da quello per famiglia).
Proprio l’avvenuto ingresso regolare da parte del familiare (anche se ad altro titolo) permette di derogare al principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è necessario un visto regolare di ingresso.
Chi può richiedere la coesione familiare
I familiari che possono richiedere la coesione familiare sono i medesimi del ricongiungimento familiare.
Può cioè richiedere la coesione familiare:
- Il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
- I figli minori*, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- I figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- Genitori a carico, qualora non abbiano figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero ultrasessantacinquenni, e qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
* Di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda.
Coesione chiesta da stranieri irregolari
Il familiare, appartenente a una delle sopracitate categorie, deve essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Tuttavia, la coesione può essere chiesta anche dal familiare straniero non in possesso di un permesso di soggiorno se:
- il familiare già presente in Italia con cui si chiede la coesione è un rifugiato. In questo caso si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare che intende regolarizzarsi,
- il familiare già presente in Italia è cittadino italiano parente entro il secondo grado o il coniuge del familiare che intende regolarizzarsi. In questi casi, in presenza dei requisiti (art. 19, comma 2, lett. c) TUI), si ha diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE.
Requisiti per richiedere la coesione
I restanti requisiti sono gli stessi necessari per il ricongiungimento familiare, disciplinati dall’art. 29 del TUI, ossia:
- dimostrazione di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa;
- dimostrazione di un reddito sufficiente a mantenere i familiari ricongiunti, nello specifico non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare convivente (il reddito richiesto è uguale a quello previsto per il ricongiungimento familiare, qui gli importi aggiornati);
- certificazione del rapporto di parentela, quale il certificato di nascita, di matrimonio o altri atti riguardanti lo stato di famiglia – tradotta e legalizzata o apostillata.
Come si richiede la coesione familiare
Nel caso in cui si è in possesso di tutti i requisiti sopracitati, è possibile richiedere la coesione mediante la compilazione e l’invio dell’apposito kit postale, al quale è necessario allegare in fotocopia necessari documenti che bisognerà poi esibire in originale il giorno della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
Documenti necessari per la coesione familiare
- copia del permesso di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante;
- copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati;
- copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare:
– certificato di residenza e stato famiglia;
– documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;
– copia del passaporto del familiare;
– documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere…”;
– in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell’altro genitore, qualora esistente;
– in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l’invalidità totale
– in caso di genitori infra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
– in caso di genitori ultra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori, assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo).
NB: tutta la documentazione proveniente da paese terzo deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di Apostilla.
A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti, il permesso di soggiorno è convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
Costi della domanda
- bollettino postale di € 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”;
- pagamento di € 30,00 per le spese di spedizione del kit postale;
- contributo di € 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno;
- contributo di € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni.
Autrice: dott.ssa Elena Principe
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