Decreto flussi: ho avuto un’espulsione, posso venire in Italia?

Decreto flussi ed espulsione

Il decreto flussi consente al lavoratore straniero di entrare in Italia per motivi di lavoro. Non permette quindi ai soggetti extracomunitari che si trovino già in Italia, di fare domanda. Quest’ultima deve essere inoltrata da un datore di lavoro o da altro soggetto, italiano o straniero, regolarmente soggiornante.
Per la compilazione della domanda è necessario il possesso dell’identità SPID.

Chi ha subito un’espulsione può ugualmente usufruire delle quote previste dal decreto flussi?

Chi ha avuto un’espulsione non può rientrare in Italia se non siano trascorsi almeno 3 anni, fino a un massimo di 5, dalla data di esecuzione dell’espulsione.
Qualora non sia trascorso tale periodo (3 o 5 anni), non è consentito il rientro in Italia.

Come dispone l’art. 13, c. 13, del Testo Unico Immigrazione, “lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.”

L’unica possibilità di rientro sembrerebbe quindi “la speciale autorizzazione” da parte del Ministro dell’Interno.
Tale autorizzazione deve essere richiesta dall’interessato alla Rappresentanza Diplomatica italiana presente nel Paese di residenza, e viene concessa solo in casi particolari: ad esempio per un ricongiungimento familiare.

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